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1. La politica finanziaria europea: contesto e obiettivi

L’Unione Europea sta attraversando una fase di profonde riforme nel settore finanziario, con l’obiettivo di coniugare stabilità, competitività e innovazione.

Tra il 2024 e il 2026 prenderanno forma cambiamenti fondamentali: il nuovo quadro fiscale, la piena applicazione di Basilea III, l’avvio della regolamentazione delle cripto-attività (MiCA), l’entrata in vigore del regolamento DORA per la resilienza digitale, il rafforzamento delle norme antiriciclaggio con la nuova Autorità europea (AMLA) e un crescente impegno nella finanza sostenibile.

Questa evoluzione risponde a tre priorità strategiche:

  • Stabilità finanziaria: rafforzare banche, mercati e regole comuni per prevenire crisi.

  • Sostenibilità: integrare fattori ESG nelle decisioni economiche e finanziarie.

  • Innovazione digitale: disciplinare in modo chiaro i nuovi strumenti (crypto, DLT, pagamenti digitali).

  • Principali novità e tappe:

    L’Unione Europea sta attraversando una fase di profonde riforme nel settore finanziario, con l’obiettivo di coniugare stabilità, competitività e innovazione.

    Tra il 2024 e il 2026 prenderanno forma cambiamenti fondamentali: il nuovo quadro fiscale, la piena applicazione di Basilea III, l’avvio della regolamentazione delle cripto-attività (MiCA), l’entrata in vigore del regolamento DORA per la resilienza digitale, il rafforzamento delle norme antiriciclaggio con la nuova Autorità europea (AMLA) e un crescente impegno nella finanza sostenibile.

    Questa evoluzione risponde a tre priorità strategiche:

    • Stabilità finanziaria: rafforzare banche, mercati e regole comuni per prevenire crisi.

    • Sostenibilità: integrare fattori ESG nelle decisioni economiche e finanziarie.

    • Innovazione digitale: disciplinare in modo chiaro i nuovi strumenti (crypto, DLT, pagamenti digitali).

2. Quadro fiscale e nuove regole di bilancio

La riforma del Patto di Stabilità, entrata in vigore nel 2024, introduce un approccio basato su piani nazionali di medio termine per il rientro dal debito e la gestione della spesa.


Gli obiettivi restano quelli storici (deficit sotto il 3% e debito vicino al 60% del PIL), ma con maggiore flessibilità e attenzione agli investimenti.

  • Il monitoraggio sarà affidato al nuovo Medium-Term Fiscal Structural Plans (MTFSP), con strumenti di trasparenza che rafforzano la fiducia tra Stati membri e mercati.

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3. Basilea III e requisiti prudenziali

Il pacchetto Basilea III (tramite Regolamento CRR III e Direttiva CRD VI, pubblicati il 19 giugno 2024) mira a rafforzare la solidità del sistema bancario europeo, riducendo la probabilità di crisi sistemiche e armonizzando le regole tra Stati membri. Vengono uniformate le condizioni di vigilanza e di concorrenza, con una particolare attenzione alla gestione dei rischi emergenti, inclusi quelli ESG (ambientali, sociali e di governance).

Obiettivi principali

  • Rafforzamento della resilienza del settore bancario e maggiore stabilità finanziaria.

  • Riduzione della variabilità nei requisiti patrimoniali tra banche e Paesi UE, migliorando comparabilità e trasparenza.

  • Progressiva integrazione dei rischi ESG nel quadro prudenziale, con linee guida EBA e revisione dei modelli di rischio.

  • Rafforzamento dei poteri e dell’armonizzazione nella vigilanza, inclusa la regolamentazione delle filiali di banche extra-UE.

  • Le principali novità

    • Output Floor: Introduzione di un vincolo minimo sul capitale calcolato con modelli interni, pari almeno al 72,5% di quanto richiesto con il metodo standard. Si applicherà progressivamente: si parte dal 50% nel 2025 e si arriva al 72,5% nel 2030, per ridurre la variabilità non giustificata tra gli istituti bancari.

    • Rischio operativo: Nuovo metodo standardizzato che tiene conto, in modo più sensibile, delle perdite storiche sostenute dalle banche.

    • Rischi ESG: Integrazione progressiva dei fattori ambientali, sociali e di governance, sia come rischi di credito sia come obblighi informativi, nell’ambito del quadro prudenziale. L’EBA fornirà standard tecnici e linee guida dedicate.

    • Rischi di mercato (FRTB) e CVA: Il nuovo quadro per i rischi di mercato sarà operativo dal 2026, con aggiornamento anche dei requisiti per rischio di valutazione del credito (CVA).

    • Supervisione delle filiali di banche extra-UE: Rafforzamento della disciplina per le filiali di banche di Paesi terzi che operano nell’UE, per assicurare condizioni di parità e trasparenza.

    • Proporzionalità: Le banche minori e locali chiedono e ottengono varie forme di semplificazione (calibrazione dei requisiti), per evitare oneri eccessivi rispetto alla dimensione operativa.

    • Nuovi requisiti su cripto-attività e shadow banking: Introdotte disposizioni a completamento del quadro prudenziale, anche per fenomeni emergenti.

     

    Timeline di attuazione

    • 9 luglio 2024: entrata in vigore formalmente dei testi CRR III / CRD VI.

    • 1 gennaio 2025: applicazione generale delle nuove regole CRR III (alcune disposizioni applicano già dal luglio 2024).

    • 1 gennaio 2026: avvio del nuovo quadro per i rischi di mercato (FRTB) e componente CVA.

    • 10 gennaio 2026: scadenza per il recepimento nazionale della Direttiva CRD VI da parte degli Stati membri, salvo alcune specificità.

    • 11 gennaio 2027: piena applicazione delle regole per filiali di banche di Paesi terzi.

     

    Per l’Italia, la sfida è conciliare il rafforzamento della stabilità con la necessità di non comprimere eccessivamente la capacità di erogare credito a famiglie e PMI, monitorando gli effetti delle nuove regole su crescita e sistema produttivo nazionale.

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    Altri link:

4. Digitalizzazione della finanza (MiCA, DORA, DLT, PSD3)

La digitalizzazione è ormai parte integrante della finanza europea. L’UE ha adottato un pacchetto normativo che regola cripto-attività, resilienza digitale e servizi di pagamento, con l’obiettivo di favorire innovazione e fiducia.

  • MiCA (Markets in Crypto-Assets): regole per cripto-attività e stablecoin.

  • DORA (Digital Operational Resilience Act): in vigore dal 17 gennaio 2025, impone requisiti per la gestione dei rischi ICT.

  • DLT Pilot Regime: sperimentazione per le infrastrutture di mercato basate su tecnologia blockchain.

  • PSD3 (Payment Services Directive 3): proposta attesa nel 2025, rafforzerà l’open banking europeo.

  • MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)

    • Definisce un quadro giuridico uniforme per cripto-attività, stablecoin e fornitori di servizi crypto.

    • Introduce requisiti di autorizzazione, governance e trasparenza per gli emittenti.

    • Rafforza la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria, riducendo i rischi di frodi e speculazioni.

    • L’applicazione è stata graduale tra giugno e dicembre 2024, come previsto.

    • Link al Regolamento.

     

    DORA (Digital Operational Resilience Act)

    • In vigore dal 17 gennaio 2025.

    • Stabilisce un quadro giuridico unico per la gestione dei rischi ICT nel settore finanziario, che include banche, assicurazioni, fintech e altri operatori finanziari.

    • Comprende obblighi di gestione del rischio ICT, test di resilienza (inclusi test di penetrazione), notifiche obbligatorie di incidenti significativi e disciplina dei fornitori terzi critici come cloud e data center.

    • Obiettivo chiave: garantire la continuità operativa del sistema finanziario europeo anche di fronte a incidenti gravi o attacchi informatici.

    • La normativa coinvolge oltre 20 categorie di entità finanziarie e prevede sanzioni per chi non si adegua.

    • Sono previsti standard tecnici dettagliati (RTS e ITS) che entrano in vigore progressivamente nel 2024-2025 con supporto della Commissione europea e delle Autorità di vigilanza (EBA, ESMA, EIOPA).

    • Link al Regolamento.

     

    DLT Pilot Regime

    • Regolamento sperimentale per l’uso della tecnologia blockchain nelle infrastrutture di mercato (es. scambio e regolamento di titoli).

    • In vigore fino al 2026, con possibilità di proroga o trasformazione in regime permanente.

    • Mira a testare nuove soluzioni senza compromettere la stabilità dei mercati.

    • Link

     

    PSD3 (Payment Services Directive 3)

    • Proposta attesa nel 2025 (una prima proposta è stata fatta nel 2023, ora in fase di negoziazione tra PE, Consiglio e Commissione).

    • Aggiornerà e amplierà il quadro normativo sui servizi di pagamento, con focus su open banking, interoperabilità, sicurezza e diritti dei consumatori.

    • L’obiettivo è stimolare l’innovazione nei servizi finanziari digitali, aumentare la concorrenza e migliorare la trasparenza, con impatti su banche, fintech e PMI.

     

    Implicazioni per banche, fintech e PMI

    • Opportunità di innovazione e nuovi modelli di business.

    • Necessità di adeguarsi a requisiti di compliance più stringenti.

    • Potenziale aumento della concorrenza e della trasparenza nei servizi finanziari digitali.

5. Fondi di investimento alternativi (AIFMD II)

La direttiva AIFMD II, entrata in vigore a marzo 2024, rappresenta un aggiornamento significativo del quadro normativo europeo sui fondi di investimento alternativi (hedge funds, private equity, fondi immobiliari, fondi di credito, ecc.).


L’obiettivo è rafforzare la protezione degli investitori, migliorare la gestione dei rischi e favorire una vigilanza più armonizzata a livello europeo.

  • Le principali novità introdotte dalla direttiva includono:

    • Gestione del rischio di liquidità

      • Rafforzati gli obblighi di stress test e piani di gestione delle crisi di liquidità.

      • Supervisione specifica per i fondi che investono in asset illiquidi (es. immobili, infrastrutture).

    • Fondi di prestito (loan-originating funds)

      • Nuove regole per i fondi che erogano prestiti diretti alle imprese.

      • Limiti al livello di leva finanziaria.

      • Requisiti per garantire che i prestiti siano concessi in modo prudente e non destabilizzino i mercati.

    • Depositarie e sub-depositarie

      • Rafforzato il ruolo dei depositari, con maggiore chiarezza sulle responsabilità.

      • Apertura, a determinate condizioni, alla possibilità di nomina di depositari in Stati membri diversi da quello del gestore (cross-border depository regime).

    • Trasparenza e reporting

      • Informazioni più dettagliate sugli investimenti, sui rischi e sui costi, a beneficio degli investitori istituzionali.

      • Obblighi di notifica più stringenti verso le autorità nazionali e l’ESMA.

    • Cooperazione transfrontaliera

      • Rafforzamento della vigilanza incrociata e del coordinamento tra Stati membri.

      • Obiettivo: ridurre arbitraggi normativi e aumentare la coerenza del mercato europeo dei fondi.

     

    Timeline

    • Marzo 2024: entrata in vigore della direttiva.

    • Aprile 2026: termine per il recepimento da parte degli Stati membri.

     

    Implicazioni

    • Per i gestori: aumento degli obblighi di compliance, in particolare per chi gestisce fondi di credito.

    • Per gli investitori: maggiori garanzie di trasparenza e di tutela.

    • Per i mercati: quadro più armonizzato e stabile, a favore dell’integrazione europea.

6. Antiriciclaggio e l’Autorità europea AMLA

Il pacchetto antiriciclaggio europeo, composto dalla sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD VI) e dal regolamento AML (AMLR), istituisce un quadro unico e armonizzato di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di colmare le lacune del precedente sistema nazionale frammentato.

L’Autorità per la lotta al riciclaggio (AMLA) è una nuova agenzia decentralizzata dell’Unione Europea, con sede a Francoforte, operativa dal 1° luglio 2025.

  • Le principali novità introdotte dalla direttiva includono:

    • Gestione del rischio di liquidità

      • Rafforzati gli obblighi di stress test e piani di gestione delle crisi di liquidità.

      • Supervisione specifica per i fondi che investono in asset illiquidi (es. immobili, infrastrutture).

    • Fondi di prestito (loan-originating funds)

      • Nuove regole per i fondi che erogano prestiti diretti alle imprese.

      • Limiti al livello di leva finanziaria.

      • Requisiti per garantire che i prestiti siano concessi in modo prudente e non destabilizzino i mercati.

    • Depositarie e sub-depositarie

      • Rafforzato il ruolo dei depositari, con maggiore chiarezza sulle responsabilità.

      • Apertura, a determinate condizioni, alla possibilità di nomina di depositari in Stati membri diversi da quello del gestore (cross-border depository regime).

    • Trasparenza e reporting

      • Informazioni più dettagliate sugli investimenti, sui rischi e sui costi, a beneficio degli investitori istituzionali.

      • Obblighi di notifica più stringenti verso le autorità nazionali e l’ESMA.

    • Cooperazione transfrontaliera

      • Rafforzamento della vigilanza incrociata e del coordinamento tra Stati membri.

      • Obiettivo: ridurre arbitraggi normativi e aumentare la coerenza del mercato europeo dei fondi.

     

    Timeline

    • Marzo 2024: entrata in vigore della direttiva.

    • Aprile 2026: termine per il recepimento da parte degli Stati membri.

     

    Implicazioni

    • Per i gestori: aumento degli obblighi di compliance, in particolare per chi gestisce fondi di credito.

    • Per gli investitori: maggiori garanzie di trasparenza e di tutela.

    • Per i mercati: quadro più armonizzato e stabile, a favore dell’integrazione europea.

Principali novità e punti chiave del pacchetto AML

  • Introduzione di un Single Rulebook che sostituisce le normative nazionali divergenti con regole uniformi e direttamente applicabili in tutta l’UE.

  • Rafforzamento degli obblighi di trasparenza, accesso ai registri centralizzati (es. conti bancari, beneficiari effettivi) e cooperazione tra autorità.

  • L’estensione del campo di applicazione degli obblighi AML/CFT include nuovi settori e categorie di operatori (per esempio i professionisti del calcio).

  • Introduzione di limiti e obblighi maggiori per operazioni in contanti e trasferimenti di criptovalute, con l’obbligo di identificazione sopra certe soglie (es. operazioni crypto ≥ 1000 EUR).

  • Il termine per la piena attuazione delle direttive e regolamenti nazionali è fissato al 10 luglio 2027, con alcune deroghe su specifici ambiti come i registri immobiliari (entro il 2029).

    AMLA amplierà progressivamente la sua attività di supervisione diretta, partendo da circa 40 istituti ad alto rischio dal 2028, mentre attualmente esercita principalmente funzioni di coordinamento e armonizzazione.

    Il pacchetto AML e la creazione di AMLA rappresentano un salto di qualità verso un sistema europeo unico, più efficace e meno frammentato, con impatti significativi per operatori finanziari, enti non finanziari e autorità di controllo.

    Per maggiori informazioni clicca qui.

7. Unione dei mercati dei capitali e semplificazione normativa

Unione dei mercati dei capitali e semplificazione normativa

Il progetto di Capital Markets Union (CMU), lanciato nel 2015 e oggi in fase di rilancio, è centrale per integrare i mercati finanziari europei e ridurre la frammentazione normativa tra gli Stati membri.
Il biennio 2025–2026 sarà decisivo: la Commissione europea e il Consiglio hanno fissato obiettivi ambiziosi per rafforzare l’accesso ai capitali, in particolare per le PMI e le imprese in crescita, e per semplificare le regole a beneficio degli operatori finanziari.

  • Gli assi principali dell’azione europea sono:

    • Accesso ai capitali per le PMI e le imprese innovative

      • Creazione di una nuova categoria di imprese “mid cap” (aziende di dimensioni intermedie tra PMI e grandi società), con requisiti regolatori proporzionati.

      • Revisione delle regole di quotazione per rendere più semplice e meno onerosa l’ammissione ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

      • Incentivi fiscali e strumenti dedicati per canalizzare i risparmi privati verso investimenti produttivi.

    • Semplificazione normativa e riduzione della burocrazia

      • Introduzione di uno SME Listing Act con norme ad hoc per le PMI quotate.

      • Riduzione degli obblighi di reporting duplicati e semplificazione dei prospetti informativi.

      • Sviluppo di strumenti digitali per standardizzare e automatizzare procedure, nel rispetto del principio “digital by default”.

    • Single Institutional Unit (SIU) e governance integrata

      • Creazione di un’unità istituzionale comune a livello UE per coordinare e semplificare i processi di vigilanza, riducendo le divergenze tra Stati membri.

      • Rafforzamento del ruolo dell’ESMA nella supervisione transfrontaliera.

      • Promozione di regole più uniformi sull’insolvenza e sulla tassazione dei prodotti finanziari.

    • Autonomia strategica e riduzione delle dipendenze esterne

      • Potenziamento delle infrastrutture finanziarie europee per ridurre la dipendenza dai mercati extra-UE (in particolare Regno Unito e USA).

      • Iniziative per rafforzare i mercati dei capitali in euro, con strumenti più attrattivi per investitori globali.

     

    Timeline

    • 2025: pacchetto legislativo per CMU 2.0, incluse misure su quotazione PMI e semplificazione prospetti.

    • 2026: piena attuazione delle riforme con recepimento da parte degli Stati membri e prime valutazioni sull’impatto della categoria “mid cap”.

     

    Implicazioni

    • Per le PMI italiane: maggiori opportunità di finanziamento tramite mercati dei capitali, con meno dipendenza dal credito bancario.

    • Per gli investitori: più trasparenza e diversificazione delle opportunità di investimento.

    • Per il mercato europeo: verso un ecosistema integrato, competitivo e resiliente, capace di trattenere i capitali in Europa e di finanziare le transizioni verde e digitale.

8. Finanza sostenibile e reporting ESG

L’Unione Europea è riconosciuta come leader globale nella regolamentazione della finanza sostenibile. Attraverso un insieme integrato di strumenti normativi – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e Tassonomia verde – l’UE indirizza capitali verso attività sostenibili, favorendo la transizione ecologica e digitale.

  • Le principali direttrici normative:

    Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
    Estende significativamente gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità alle imprese europee, coinvolgendo grandi imprese, società quotate e, progressivamente fino al 2028, le PMI quotate. La direttiva richiede la conformità ai nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS), con indicatori chiave su emissioni, governance, diritti sociali, diversità e catene di fornitura. Nel 2025 è atteso un pacchetto Omnibus di semplificazioni e proroghe che alleggerirà gli oneri per le imprese, in particolare le PMI.

    Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
    Obbliga gestori di fondi e investitori istituzionali a classificare i prodotti in base al loro grado di sostenibilità (articolo 6, 8 o 9), aumentandone la trasparenza verso gli investitori finali. È in corso una revisione per migliorarne la chiarezza, la comparabilità e l’efficacia contro il greenwashing.

    Tassonomia Verde UE
    Stabilisci criteri comuni per definire se un’attività economica è sostenibile sotto il profilo ambientale, coprendo settori chiave quali energia, edilizia, trasporti e manifattura. Recenti aggiornamenti del 2025 introducono semplificazioni per la rendicontazione, maggiore proporzionalità e la possibilità di segnalare “allineamenti parziali” per le imprese in processo di transizione ambientale.

    Proporzionalità e impatti alle PMI

    La Commissione ha adottato misure specifiche per semplificare gli obblighi di reporting ESG per le PMI, riducendo costi e complessità mantenendo però l’ambizione degli obiettivi climatici e sociali.

    Timeline di applicazione

    • 2024: avvio obblighi per grandi imprese già soggette a NFRD.

    • 2025–2027: estensione progressiva agli altri operatori.

    • 2028: piena applicazione della CSRD alle PMI quotate.

     

    Implicazioni

    Per le imprese, accresciuta trasparenza e investimenti in sistemi di raccolta dati e governance ESG. Per gli investitori, informazioni più affidabili per orientare i capitali verso attività sostenibili. Per il mercato europeo, consolidamento della leadership globale nell’economia verde, a sostegno del Green Deal e della neutralità climatica al 2050.

Approfondimenti sul dossier finanziario e link utili:

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